GUIDONIA – Sarà il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) a pronunciarsi nel merito (definitivamente) l’11 ottobre 2023, intanto i giudici hanno accolto le richieste avanzate dalla Città metropolitana di Roma e sospeso gli effetti della deliberazione adottata dal consiglio direttivo dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n.4 del 19/01/2023 e relativa all’approvazione “del disciplinare per il rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell’Inviolata e dell’allegato Disciplinare (doc.1) e di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto“. Lo dispone un’Ordinanza del giudici amministrativi pubblicata oggi giovedì 11 maggio 2023, a seguito dell’udienza tenuta mercoledì 10 maggio 2023.
L’atto del Parco Regionale dei Monti Lucretili (che è Ente gestore del Parco Archeologico dell’Inviolata), poi impugnato da CMR, tendeva a stabilire quali veicoli potessero circolare all’interno della riserva dell’Inviolata, vietando il passaggio dei mezzi a motore privi dell’autorizzazione rilasciata dallo stesso Ente Parco, sull’unica strada di accesso e in un’area che è di transito per i camion di Ama Spa diretti al TMB di Guidonia Montecelio carichi dei rifiuti di Roma Capitale. Da oggi la circolazione su via dell’Inviolata torna libera. Almeno fino a diversa ed eventuale disposizione del Tar del Lazio. La decisione del Parco era stata motivata (e supportata) dalla legge regionale, la numero 22 del 1996, che ha istituito la riserva dell’Inviolata inserendola nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio. In quel dispositivo, l’allora consiglio regionale della Pisana, secondo le interpretazioni del presidente dell’Ente Parco Barbara Vetturini, avrebbe espresso il divieto alla circolazione e alla sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del Parco e comunque di quelli dotati di permesso.
Il divieto di transito ai mezzi a motore aveva interessato prevalentemente i camion dell’Ama diretti al TMB, un impianto usato attualmente da Roma e dal suo sindaco  Roberto Gualtieri per trattare una parte dei rifiuti provenienti dalla Capitale. L’avvocatura dell’ex provincia di Roma, il 23 marzo scorso, aveva presentato ricorso al Tar chiedendo l’ annullamento della delibera del Parco dei Monti Lucretili. Secondo la Città Metropolitana, l’approvazione del disciplinare per il transito nel parco naturale dell’Inviolata, era “illegittima perché adottata da soggetto privo di competenza” . La sospensiva disposta dal Tar trova ragione nella impossibilità di interrompere l’attività di un servizio essenziale quale il trattamento dei rifiuti domestici. Di seguito il testo della Ordinanza pubblicata oggi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA
sul ricorso numero di registro generale 5576 del 2023, proposto da Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Monti Lucretili, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, Eco Italia 87 S.r.l., Autostrade per L’Italia Spa, non costituiti in giudizio;
Società Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Marcopolo Engineering S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Fantappie’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Ama Spa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Città di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5587 del 2023, proposto da
Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Monti Lucretili, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Città di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Ama Spa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 5576 del 2023:
della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n.4 del 19/01/2023 di Approvazione del Disciplinare per il rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell’Inviolata e dell’allegato Disciplinare (doc.1) e di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
quanto al ricorso n. 5587 del 2023:
– della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n.4 del 19/01/2023 di approvazione del disciplinare per il rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell’Inviolata e dell’allegato Disciplinare, atti pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Ente Parco dal 20.01.2023 al 04.02.2023;
– degli ulteriori atti, ove esistenti e di cui si ignorano estremi e contenuto, con cui – anche sulla scorta dell’art. 10 del disciplinare di cui alla suddetta lettera a) – è stata disposta l’apposizione sulla S.p. Inviolata di due segnali stradali di divieto di transito dei mezzi motorizzati, rispettivamente al km. 0+020 lato dx e km 0+700 lato sx;
– di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Monti Lucretili e di Società Ambiente Guidonia S.r.l. e di Marcopolo Engineering S.p.A. e di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Ente Parco Monti Lucretili e di Città di Guidonia Montecelio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio,
ritenuto che nel caso in esame sussistono evidenti profili di connessione tanto dal punto di vista soggettivo, quanto oggettivo, dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a;
ritenuto che i riuniti ricorsi presentino elementi di fondatezza;
considerata la sussistenza del lamentato periculum in mora, stante il bilanciamento dei contrapposti interessi, con particolare riferimento all’effettività e continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti; accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n.4 del 19/01/2023;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023;
ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie i ricorsi e sospende per l’effetto il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023.
AUTORE: Elisabetta Aniballi

Blogger e Giornalista professionista. Nella sua trentennale carriera ha maturato esperienze prevalentemente nella carta stampata senza mai nascondere l'amore per la radio, si occupa inoltre di comunicazione politica e istituzionale.

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