Guidonia – Nuova gara per la riscossione già decisa a favore di Tre Esse? Le accuse sulla regolarità della procedura
GUIDONIA – La data di pubblicazione del bando di gara sul portale della Cuc (Centrale unica di committenza) della IX Comunità Montana del Lazio risale alla vigilia di Ferragosto, il 14 del mese feriale. Il 15 settembre scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte ed il 17, due giorni dopo, la commissione incaricata della loro valutazione ha già fermato tutto: la prima seduta di gara in programma quel giorno è stata rinviata a data da destinarsi. Il sito della Cuc non fornisce ulteriori informazioni. Ignoto il numero delle società che abbiano partecipato. Intanto il Comune di Guidonia Montecelio, la stazione appaltante, si è visto costretto a prorogare la prima rata della Tari (Tariffa sui rifiuti) a fine ottobre. Quando un concessionario alla gestione dei servizi tributari potrebbe di nuovo avere un contratto efficace ai fini della funzione svolta: la riscossione dei tributi. Un caos generato mesi fa, dall’annullamento della precedente gara per via giudiziaria. Quando il Tar (Tribunale amministrativo del Lazio) prima e il Consiglio di Stato poi, avevano cancellato l’affidamento del 2023 alla società Tre Esse Italia Srl, società di Supino (Frosinone) che ininterrottamente dal un quarto di secolo (e in regime apparente di monopolio) ha gestito il servizio nella terza città del Lazio.
Da quel momento, infatti, un altro soggetto concorrente della Tre Esse Italia era entrato sulla scena, contestando le aggiudicazioni del ’23 davanti ai giudici amministrativi fino ad ottenerne l’annullamento e ora, in via preventiva, chiedendo alla stazione appaltante la rettifica del nuovo bando quando la gara era già in corso. Lo scorso 9 settembre, l’amministratore unico di Andreani Tributi, ha inviato ai vertici politici e amministrativi di Palazzo Guidoni una nota di contestazione ECCOLA, CLICCA E LEGGI con la quale invitava i destinatari a rivedere, in particolare, un requisito di partecipazione ritenuto «eccessivamente stringente»: quello secondo cui le società partecipanti dovevano avere operato per tre anni consecutivi in un Comune con popolazione superiore agli 85mila residenti.
Proprio scorrendo la missiva di contestazione fatta recapitare al sindaco Mauro Lombardo, agli assessori, ai consiglieri comunali tutti, ai membri del Collegio dei revisori dei conti, al segretario generale dell’Ente Gloria di Rini, si adombrava inoltre l’ipotesi che Tre Esse Italia fosse a conoscenza, presumibilmente prima della pubblicazione agostana, che uno dei requisiti richiesti per partecipare alla nuova gara era (ancora) parimenti stringente rispetto al precedente bando poi annullato, e tale da escludere a priori, con ogni eventualità, qualunque altro concorrente in Italia. «D’altronde – si legge nella nota inviata da Andreani – è proprio Tre Esse che nel giudizio pendente n. R.G. 3640/25 (già esaminato dai giudici dal CdS nel marzo del 2025 ndg) dà notizia al Consiglio di Stato circa l’operato di codesto Ente che ha previsto nella nuova gara un requisito “parimenti stringente” rispetto al precedente e non frazionabile, ostentando che AT – essendone a suo dire priva – non avrebbe alcuna chance di aggiudicazione!».
Tra l’altro, elemento non certamente di secondaria importanza messo in luce dalla nota di contestazione con cui Andreani ha chiesto all’Ente di modificare il bando, a fornire il contestato «requisito» in esclusiva alla Tre Esse – gestire la concessione in un Comune con popolazione superiore stavolta agli 85mila abitanti a particolari condizioni, la volta scorsa erano 70mila – sarebbe ancora Guidonia Montecelio. Restando così le cose, per qualunque altro operatore economico interessato a concorrere, partecipare alla gara sarebbe come mettersi al tavolo da gioco sapendo che le sue carte non usciranno mai.
La gara telematica
La gara pubblicata dalla Cuc della IX Comunità Montana del Lazio il 14 agosto è quella per la concessione dei servizi di gestione e di riscossione delle entrate tributarie della Tari e patrimoniali del Cup, attività accertativa/coattiva/esecutiva dell’Imu, Tari, Cup, Imposta di soggiorno; recupero dell’area evasiva e recupero delle altre entrate extratributarie comunali comprese quelle relative al sistema sanzionatorio del Codice della strada, il criterio di attribuzione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, importo a base d’asta: 2.831.308,65 €. Ultimo termine per presentare le offerte, le ore 12.00 del 15 settembre 2025.
La nota di contestazione di Andreani
«In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si contesta il requisito di cui al punto 7.3, ossia “aver eseguito, in concessione per almeno un triennio continuativo, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, sempre ché vi siano negli stessi ricompresi i servizi di punta relativi alla gestione in concessione della riscossione ordinaria TARI e dell’accertamento IMU e TARI (Attività S1 e S2), per un comune non minore di 85.000 abitanti”, in quanto violativo del principio sancito dall’art.10 comma 3 del D. Lgs. 36/2023. Con tale requisito, più restrittivo di quello previsto dalla precedente procedura che richiedeva esperienza analoga in un comune di 70.000 abitanti anziché 85.000 attualmente richiesti, potrà presumibilmente partecipare alla gara solamente il concessionario uscente TRE ESSE SRL che lo possiede solo perché opera in concessione presso il vostro comune da decenni con gli stessi, identici, servizi».
Quindi, per Andreani, si tratterebbe di un requisito che «vìola anche gli ulteriori principi sanciti dai primi articoli del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., quali il principio della fiducia (art.2), il principio di accesso al mercato (art.3), nonché il principio di buona fede e tutela dell’affidamento (art.5)». Dunque, per la principale concorrente di Tre Esse Italia, «la previsione di un requisito così restringente, oltre a non consentire l’accesso alla gara a società diverse da TRE ESSE, comporta il rischio insito nella restrizione della concorrenza di non poter godere del confronto fra le varie organizzazioni del servizio rese possibili dall’accesso al mercato e di un potenziale danno per le casse comunali subendo maggiori aggi per effetto della assenza di competizione sui ribassi, pregiudizi tutti che potrebbe facilmente evitare garantendo la massima concorrenza e tutelando in tal modo l’interesse pubblico».
Dunque, «in virtù di tutto quanto sopra – conclude – si contesta il requisito chiedendo di procedere con la rettifica dei documenti di gara per renderli conformi alla normativa ed ai principi da essa espressi, favorendo la massima partecipazione e non limitando la partecipazione al solo concessionario uscente».
