GUIDONIA – Un’ordinanza sindacale (la 190 del 4 agosto 2021) adottata per «uno scopo diverso da quello dichiarato». In quanto, Michel Barbet, sindaco grillino della terza città del Lazio, lo scriveva su Facebook di essere contrario all’impianto meccanico biologico e di di volerne impedire l’apertura a qualunque costo. Per questo prese a pretesto la salute pubblica (a suo dire messa a repentaglio «dalla presenza di discariche abusive» lungo via dell’Inviolata) per chiudere la strada a tutti i veicoli compresi i mezzi della Guidonia Ambiente Srl, impedendone così l’accesso al Tmb.

I giudici amministrativi del Tar del Lazio, definitivamente pronunciandosi sulla querelle che si trascina dall’estate scorsa, hanno esplicitamente scritto di «un prospettato eccesso di potere» di Michel Barbet. Tracciando in sentenza (la numero 3886 di lunedì 4 aprile 2022, ECCOLA) i contorni del reato di abuso d’ufficio perseguibile dalla Procura del Tribunale di Tivoli anche in assenza di querela di parte (la Guidonia Ambiente). In buona sostanza, Barbet, nell’esercizio delle sue funzioni sindacali, adottando una misura contingibile e urgente «intrinsecamente contraddittoria ed illogica e, per di più, priva di proporzionalità» – scrivono i giudici – avrebbe non solo violato l’articolo 41 della Costituzione (quello sulla libertà d’impresa) ma procurato intenzionalmente uno svantaggio patrimoniale, arrecando alla società un danno ingiusto.

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La vicenda della chiusura al transito di via dell’Inviolata (decisa con una stratagemma perché i 5Stelle sono contrari all’impianto legittimamente autorizzato), in sede sede di processo amministrativo era già stata, negli scorsi mesi, ricca di capitoli. L’ultimo niet del Tar del Lazio contro il Comune di Guidonia Montecelio (sempre soccombente) risale allo scorso 17 dicembre. Quando l’avvocato amministrativa (principe degli onorari) Xavier Santiapichi, schierato dall’Ente nella controversia contro la Guidonia Ambiente, si era visto respingere in appello la richiesta di annullamento della ordinanza cautelare disposta dalla Seconda Sezione bis del Tar del Lazio il 14 ottobre 2021. Quando i giudici accogliendo le richieste della società (e ancora pronunciandosi), lasciavano riaperta e transitabile via dell’Inviolata. Confermando l’abnormità (in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza) del provvedimento sindacale

Il Tar del Lazio, chiamato in causa una prima volta, si era espresso il 24 agosto 2021 e con decreto monocratico annullava gli effetti dell’ordinanza adottata da Barbet il 4 agosto di chiusura della strada. Orientamento confermato dai giudici il 14 ottobre, quando sempre la Seconda Sezione Bis, con una ordinanza valutava «priva di plausibilità» la motivazione alla base della chiusura di via dell’Inviolata condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. La presenza di discariche abusive lungo la strada non può in nessun modo diventare il presupposto illogico per impedire il transito ai mezzi che trasportano rifiuti.

Proprio questo era invece lo scopo perseguito da Barbet contro la Guidonia Ambiente Srl, società proprietaria del Tmb nel 2020 definitivamente autorizzato dalla Regione Lazio a svolgere attività industriali. La sua entrata in funzione, nel corso del tempo, è diventata per il sindaco il peggior incubo e così, come ultima ratio, si era inventato l’ordinanza del 4 agosto, imputando all’abbandono indiscriminati dei rifiuti il grave pericolo per la salute degli automobilisti in transito. Una strampalata tesi che ha lasciato i giudici di sasso. In quanto la presenza delle discariche era circostanza nota all’amministrazione, che non solo non ne ha disposto la rimozione ma ha impedito che a farlo fosse una disponibile Guidonia Ambiente, eliminando così gli stessi presupposti dell’ordinanza.

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Non pago, il sindaco, successivamente al pronunciamento agostano dei giudici, integrava il provvedimento già bocciato con una seconda ordinanza relativa alle indagini da discorsi attraverso perforazioni atte a stabilire la natura dei rifiuti abbandonati in via dell’Inviolata. Una adozione considerata «priva di plausibilità» nonché irragionevole e irrazionale se rapportata alla necessità di un servizio di pubblica utilità come è da considerarsi quello dello smaltimento dei rifiuti in un sito autorizzato. Ieri i giudici hanno (anche) condannato il Comune al pagamento delle spese di lite: 500o euro più gli oneri contributivi di legge. Che si sommano alle già ricche parcelle dell’avvocato Xavier Santiapichi.

AUTORE: Elisabetta Aniballi

Blogger e Giornalista professionista. Nella sua trentennale carriera ha maturato esperienze prevalentemente nella carta stampata senza mai nascondere l'amore per la radio, si occupa inoltre di comunicazione politica e istituzionale.

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